Clicky Archives for September 2024 | Anticontraffazione - Protezione brand e prodotti, serializzazione prodotti

Linea diretta anticontraffazione

Il servizio “Linea Diretta Anticontraffazione” (LAC) offre, gratuitamente, ai consumatori e alle imprese, in particolare di micro, piccole e medie dimensioni, assistenza e informazioni sugli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente in caso di violazione dei Diritti di Proprietà Industriale (marchi, brevetti, disegni), anche al fine di consentire l’attivazione di procedure di contrasto a livello nazionale e internazionale.

INFORMAZIONI UTILI

Per fornire ai cittadini, alle imprese e agli addetti ai lavori una prima assistenza in materia di violazioni dei Diritti di Proprietà Industriale e per consentire all’Autorità competente di svolgere al meglio il proprio compito di tutela è necessario che i soggetti interessati compilino un “format di segnalazione “ per fornire il maggior numero di informazioni e dati utili ad identificare il caso di contraffazione per il quale si chiede l’intervento repressivo:

Identificazione del segnalante
Identificazione del prodotto protetto da diritto di PI
Ogni altra informazione ritenuta utile alla valutazione dell’Autorità competente
Gli utenti possono segnalare i casi di contraffazione di cui sono vittime o testimoni accedendo al servizio attraverso i seguenti canali:

indirizzo e-mail dedicato: anticontraffazione@mise.gov.it
PEC: anticontraffazione@pec.mise.gov.it
linea telefonica dedicata: +39-06.4705.3800, attiva dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 17:00.
Il servizio è svolto da personale specializzato della Guardia di Finanza, in coordinamento con la DGPI-UIBM, che riceve e valuta le segnalazioni pervenute dagli utenti e opera in diretto collegamento con le Forze di Polizia (soprattutto i Nuclei Speciali della Guardia di Finanza) e l'Agenzia delle Accise, Dogane e dei Monopoli (in particolare il Servizio Antifrode).

La DGPI-UIBM non è competente in materia di certificazioni CE, conformità e sicurezza dei prodotti, pertanto La LAC non gestisce segnalazioni relative a questi ambiti.

Fonte: https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/linea-diretta-anticontraffazione

beliefs-based DIETS

WE UTTERMOST RESPECTS FOR ANY MINORITY WE ALSO GIVE THE POSSIBILITY TO DEFINE ANY FOOD BASED ON BELIEFS-based diets

beliefs based diets

Allergeni Alimentari e Cosmetici

allergeni_cosmeticiallergeni_alimentari

Ecco gli elenco degli allergeni alimentari e cosmetici

Proteggere vino ed olio

Proteggere vino ed olio


E tutti gli altri alimenti liquidi.

Con Validactor è sufficiente generare in proprio dei codici qr che verranno stampati o attaccati sulle etichette o sulla confezione stessa.

I qrcode - unico per ciascuna unità - viene letto da qualsiasi telefonino e fornisce oltre a tutte le informazioni di legge quale la gradazione alcolica, le norme per il riciclaggio, gli ingredienti ed i valori nutrizionali, anche tutte le informazioni, certificazioni o altro che il produttore desidera mostrare al cliente.

Inoltre, è possibile fidelizzare il cliente chiedendo le proprie informazioni, geolocalizzare il prodotto con precisione estrema ed effettuare ordini di quel prodotto o di altri dello stesso produttore.

Le informazioni vengono gestite in base alle norme sulla privacy GDPRS

Ma c'è molto altro, chiedici cosa https://www.validactor.it

sintesi sulle normative

Sintesi della normativa in materia di contraffazione


Premessa. L’impianto normativo italiano della lotta alla contraffazione è particolarmente avanzato. Qui di seguito sono sintetizzati i contenuti delle fonti più importanti, rappresentate dal D.lgs. 30/2005, così come modificato dal D.Lgs n. 131/2010 (cd. Codice della proprietà industriale) e dalla legge n. 99/2009 (Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia) che modifica alcune disposizioni del codice penale riguardanti il reato di contraffazione. Si dà poi conto brevemente di altre disposizioni in materia di tutela del made in italy e della normativa comunitaria.

Il Codice della proprietà industriale, composto da 246 articoli, rappresenta un corpus normativo che coordina le disposizioni legislative nazionali in materia di proprietà industriale e che detta regole per la tutela di marchi e altri segni distintivi, disegni, modelli, indicazioni geografiche, invenzioni, invenzioni biotecnologiche (a cui è dedicata la sezione IV bis del capo II), nuove varietà vegetali etc. Una parte importante è sicuramente quella contenuta nel capo III delle legge, nelle sezioni I e II.

Tra le norme contenute nella sezione I (disposizioni processuali e all’enforcement) possiamo menzionare:

– l’art. 120, che determina la competenza in materia di diritti di proprietà industriale di sezioni specializzate trasformate in Tribunali delle imprese;

– l’art. 121 bis, consente al titolare del diritto leso di acquisire informazioni per individuare tutti i soggetti coinvolti nell’illecito e conseguentemente agire in giudizio contro ciascuno di essi;

– l’art. 124 che, invece, contiene un’elencazione delle sanzioni civili che possono essere disposte da una sentenza che accerti la lesione di un diritto di proprietà industriale: il riferimento è all’inibitoria, all’ordine di ritiro definitivo dal commercio, alla distruzione e ordine di ritiro temporaneo, all’assegnazione in proprietà e al sequestro fino all’estinzione del titolo.

Tra le norme inserite nella sezione II (misure contro la pirateria) quella più importante è l’art. 145, che prevede l’istituzione del Consiglio nazionale anticontraffazione (CNAC).

Legge n. 99/2009. Le disposizioni che più interessano in questa sede sono quelle contenute negli artt. 15, 16, 17, 18, 19.

L’art. 15 (Tutela penale dei diritti di proprietà industriale) apporta delle modifiche alle norme del codice penale, segnatamente agli artt. 473, 474, 474 bis, 474 ter, 474 quater, 517, 517 ter, 517 quater, 517 quinquies.

L’art. 473 c.p. riguarda la “contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni” e si propone di tutelare la fede pubblica contro specifici attacchi insiti nella contraffazione o alterazione del marchio o altri segni distintivi; a tal proposito la giurisprudenza intende per alterazione una imitazione fraudolenta o falsificazione parziale in modo che il prodotto alterato possa confondersi con quello originario, mentre con il termine contraffazione si fa riferimento alla riproduzione integrale del prodotto, in tutta la sua portata emblematica e denominativa.

L’art 474 c.p. (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) ha sempre ad oggetto la tutela della pubblica fede e richiede la contraffazione o alterazione del marchio protetto dallo Stato o all’estero. Anche in questo caso la sanzione penale si deve applicare solo in ordine alla tutela dei marchi registrati.

E’ utile precisare, inoltre, che la tutela penale di cui agli artt. 473 e 474 c.p. è limitata ai soli marchi registrati.

L’art. 474 bis riguarda la confisca che è sempre ordinata, “nei casi di cui agli artt. 473 e 474, delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l’oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, a chiunque appartenenti”. Tale articolo permette anche la confisca per equivalente. L’art. 474 ter fa riferimento alle circostanze aggravanti, con riferimento a chi commette tale reato in maniera sistematica od organizzata (l’associazione a delinquere e simile a quella configurata dall’art. 416 bis c.p.). Lo stesso articolo prevede invece attenuanti per chi collabora con le forze dell’ordine e l’autorità giudiziaria.

Il delitto previsto dall’art 517 c.p. (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci) rientra tra i delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio e si realizza nel momento stesso in cui il prodotto viene messo n vendita o in commercio; l’elemento oggettivo sussiste, quindi, ogni volta che la merce irregolare viene messa a disposizione del pubblico o di terzi acquirenti. Va ricordato anche l’art. 515 c.p. che punisce colui che nell’ambito di un’attività commerciale fornisce all’acquirente un bene diverso (per provenienza, qualità, quantità etc) da quello dichiarato; mentre l’art. 516 riguarda la commercializzazione di sostanze alimentari non genuine.

L’interesse tutelato dalla norma è l’ordine economico in riferimento alla lealtà e alla moralità del commercio e tende ad assicurare l’onestà degli scambi commerciali contro il pericolo di frodi nella circolazione dei prodotti. Ciò posto, se si presuppone che l’oggetto della tutela della norma penale sia l’ordine economico in senso ampio e non il mero interesse del consumatore, ne consegue l’inquadramento del delitto ex art. 517 c.p. nei reati di danno e non di pericolo; introdurre, infatti, merci con segni mendaci in commercio costituisce di per sé una lesione effettiva della lealtà degli scambi commerciali. Per la sussistenza del reato in esame, inoltre, il marchio imitato deve avere una somiglianza con l’originale tale da generare confusione nel consumatore. Vi sarebbe reato, quindi, anche nel caso in cui il marchio fosse accompagnato dal nome di una ditta diversa rispetto a quella titolare del brevetto in quanto il suddetto marchio gode di un’autonoma tutela e protezione da parte dell’ordinamento.

L’art. 517 ter c.p. (Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale) norma punisce il colpevole che fabbrica oggetti usurpando titoli di proprietà industriale solo in seguito alla querela della persona offesa e prevede la reclusione fino a due anni e la multa fino a euro 20.000.

Al termine di questo breve elenco troviamo altre due norme: l’art. 517 quater (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari) punisce sia l’artefice della contraffazione sia colui il quale introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita oppure pone in vendita con offerta diretta ai consumatori prodotti con indicazioni o denominazioni contraffatte; l’art. 517 quinquies che, invece, determina le circostanze attenuanti.

Per quanto riguarda l’art. 16 della legge 99/2009, sulla destinazione dei beni sequestrati o confiscati nel corso di operazioni di Polizia Giudiziaria per la repressione dei reati di cui agli artt. 473, 474, 517 ter, 517 quater c.p, la disposizione prevede che “I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili…sono affidati dall’Autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per essere utilizzati in attività di polizia ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale”. Il comma 4 specifica poi che “I beni mobili di cui al comma 1, acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono assegnati, a richiesta, agli organi o enti che ne hanno avuto l’uso. Qualora tali enti od organi non presentino richiesta di assegnazione, i beni sono distrutti ai sensi del comma 3”.

L’art. 17 (modificando le leggi n. 146 del 2006 e n. 80 del 2005) prevede una sanzione da 100 euro a 7.000 euro per l’acquirente finale che acquista a qualsiasi titolo delle cose che inducano a ritenere che si sia verificata una violazione delle norme in materia di origine e provenienza dei prodotti e in materia di proprietà industriale. A tal proposito, i parametri richiesti dalla norma che devono essere presi in considerazione sono la qualità della merce, la condizione di chi la offre, l’entità del suo prezzo.

L’art. 18 si occupa delle azioni a tutela della qualità delle produzioni agroalimentari, della pesca e dell’acquacoltura nonché del contrasto alla contraffazione dei prodotti agroalimentari e ittici e individua nel Ministero delle politiche agricole l’ente che promuove iniziative necessarie per assicurare la qualità dei prodotti immessi nel mercato nazionale. Proprio per perseguire detta finalità, i soggetti d’impresa esercenti la pesca devono fornire determinate informazioni, tipo: il numero di identificazione di ogni partita, il nome commerciale e il nome scientifico di ogni specie, il peso vivo espresso in chilogrammi, la data della cattura, della raccolta ovvero la data d’asta del prodotto, il nome del peschereccio ovvero il sito di acquacoltura, il nome e l’indirizzo dei fornitori, l’attrezzo da pesca. Tutte queste informazioni devono essere contenute in uno specifico sistema di etichettatura.

Da ultimo, l’art. 19 (Proprietà industriale) apporta delle modifiche alle norme contenute nel decreto legislativo n. 30 del 2005 (detto appunto codice della proprietà industriale).

Altre disposizioni riguardanti la tutela del made in Italy.

Il decreto legge n. 83 del 2012 attribuisce alle camere di commercio territorialmente competenti il potere di irrogare sanzioni pecuniarie amministrative (art. 43); l’art. 59 bis, invece, si occupa della protezione da eventuali reati di contraffazione di prodotti a marchio DOP, IGP, STG, e individua nel Ministero delle politiche agricole l’ente che dovrà definire un sistema di etichettatura dei prodotti agricoli basato prioritariamente su elementi elettronici o telematici.

Il decreto legislativo n. 61/2010 sostituisce integralmente la disciplina della legge 164/1992 adeguandola alla normativa comunitaria; i tratti salienti della normativa riguardano la classificazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche; la determinazione dei requisiti di base per il riconoscimento delle DOP e delle IGP; l’attribuzione al Ministero delle politiche agricole delle attività di coordinamento dei controlli e della vigilanza; l’istituzione del comitato nazionale vini DOP e IGP; la possibilità di costituire per ciascuna DOP e IGP dei consorzi di tutela; la previsione di disposizioni sanzionatorie per chi produce o vende vini DOP o IGP che non hanno i requisiti previsti dai rispettivi disciplinari di produzione; la revisione del sistema delle sanzioni per assicurare una migliore tutela delle produzioni di pregio.

La legge n. 55/2010 sulla tutela del “Made in Italy” prescrive un sistema obbligatorio di etichettatura per i prodotti finiti e intermedi dei settori tessile, abbigliamento, arredo della casa, calzature e pelletteria, destinati alla vendita al pubblico. L’etichetta dovrà fornire informazioni circa il rispetto delle norme in materia di lavoro, di igiene e sicurezza dei prodotti, in materia ambientale e circa l’esclusione di minori nella produzione. La legge permette, inoltre, l’impiego dell’indicazione “made in Italy” anche per i prodotti finiti che hanno subito almeno due fasi di lavorazione nel territorio nazionale, ferma restando la tracciabilità delle altre fasi. Tale normativa però ha incontrato molti ostacoli in sede di attuazione, in attesa della conclusione delle trattative a livello europeo (vedi al riguardo la direttiva della Presidenza del Consiglio del 30.9.2010).

L’art. 16 del decreto legge n. 135/2009 (legge n. 166 del 2009) stabilisce che “si intende realizzato interamente in Italia il prodotto o la merce, classificabile come made in Italy ai sensi della normativa vigente, e per il quale il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento sono compiuti esclusivamente sul territorio italiano”. Il co. 4 della stessa norma riguarda l’aspetto sanzionatorio e dispone che chiunque fa illecitamente uso di un’indicazione di vendita che presenti il prodotto come interamente realizzato in Italia, quale «100% made in Italy», «100% Italia», «tutto italiano», in qualunque lingua espressa, o altra che sia analogamente idonea ad ingenerare nel consumatore la convinzione della realizzazione interamente in Italia del prodotto, ovvero segni o figure che inducano la medesima fallace convinzione, è punito, ferme restando le diverse sanzioni applicabili sulla base della normativa vigente, con le pene previste dall’articolo 517 c.p., aumentate di un terzo (cioè fino a un anno e quattro mesi di reclusione e fino a 26 000 euro di multa). La disposizione prevede inoltre che costituisce fallace indicazione l’uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull’origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull’origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull’effettiva origine del prodotto. Peraltro, la norma, modificando la legge n. 350 del 2003, consente di sanare tale situazione con una sanzione amministrativa (da 10.000 a 250.000 euro) attraverso una dichiarazione che attesti che le informazioni corrette sull’origine del prodotto saranno fornite nella fase di commercializzazione.

La legge n. 8/2013 ha dettato nuove regole per la lavorazione e commercializzazione dei prodotti di cuoio, pelle e pelliccia, prevedendo che l’etichetta debba indicare lo Stato di provenienza.

La legge n. 9/2013 sulla qualità e trasparenza per la filiera produttiva italiana dell’olio d’oliva è finalizzata ad attivare maggiori controlli nei confronti di tentativi di frode e di contraffazioni, anche attraverso un forte inasprimento delle sanzioni. Sono previste disposizioni riguardanti:

– la più facile identificazione della provenienza del prodotto e delle sue caratteristiche; in particolare, sulle etichette delle confezioni dovranno essere scritte, a caratteri ben leggibili, le caratteristiche del prodotto, i dati per la tracciabilità delle produzioni e saranno vietate le indicazioni che rimandano a zone di provenienza differenti dai reali luoghi d’origine del prodotto. Tutte queste pratiche sono considerate ingannevoli ai sensi del codice del consumo e perciò sanzionabili da parte dell’Autorità garante della concorrenza (artt. 1, 3 e 4);

– l’utilizzo illecito di un marchio volto ad ingannare il pubblico sulla provenienza del prodotto e le relative sanzioni (artt. 5 e 6);

– i poteri dell’Antitrust per quanto riguarda il rispetto delle norme in materia di concorrenza (avvalendosi dell’apporto dell’Agenzia delle dogane) al fine di contrastare le intese tra imprese volte a “ostacolare, restringere o falsare in maniera consistente la concorrenza all’interno del mercato nazionale degli oli di oliva vergini attraverso la determinazione del prezzo di acquisto o di vendita del prodotto” (art. 8);

– la responsabilità dei comportamenti illeciti, estesa anche agli enti della filiera degli oli vergini d’oliva laddove alcuni reati (adulterazione, contraffazione, frode etc) siano commessi nel loro interesse, con sanzioni accessorie per la contraffazione di olio Igp o Dop (artt. 12 e 13);

– la pubblicazione della sentenza di condanna per il delitto previsto dall’art. 517 quater c.p. su almeno due quotidiani a diffusione nazionale e il divieto per cinque anni di operare nel settore, oltre alla confisca di beni e denaro per il condannato che non possa giustificarne la provenienza, con sanzioni accessorie in caso di condanna per adulterazione o contraffazione (divieto di svolgere attività imprenditoriali e di accedere a finanziamenti pubblici italiani e comunitari) (artt. 14 e 15);

Normativa comunitaria. Si possono segnalare tre provvedimenti in particolare: il Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario, il Regolamento (UE) 608/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali; la Direttiva 2004/48 CE, recepita con decreto legislativo n. 140 del 2006, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

Fonte: https://www.avvisopubblico.it/home/home/cosa-facciamo/informare/documenti-tematici/mafie/sintesi-della-normativa-materia-contraffazione/

COSA SI RISCHIA ACQUISTANDO UN PRODOTTO FALSO.

I prodotti contraffatti sono prodotti che imitano in modo fraudolento prodotti originali di marchi famosi. Questi prodotti vengono creati e venduti senza l'autorizzazione del legittimo proprietario del marchio, e spesso presentano una qualità inferiore rispetto all'originale.

Perché vengono prodotti?



I motivi principali per cui vengono prodotti i prodotti contraffatti sono:

Guadagno facile: I contraffattori possono ottenere profitti elevati vendendo prodotti a prezzi inferiori rispetto agli originali, sfruttando l'appeal dei marchi famosi.
Domanda del mercato: Esiste una domanda per prodotti di marca a prezzi accessibili, anche se contraffatti.
Difficoltà nel far rispettare la proprietà intellettuale: È difficile per le aziende proteggere i propri marchi in un mercato globale e in continua evoluzione.

Quali sono i tipi di prodotti più contraffatti?

La contraffazione riguarda una vasta gamma di prodotti, tra cui:

Abbigliamento e accessori: borse, scarpe, orologi, occhiali da sole.
Elettronica: smartphone, tablet, cuffie, caricabatterie.
Cosmetici e profumi: creme, profumi, prodotti per capelli.
Farmaci: medicinali, integratori alimentari.
Giocattoli: bambole, videogiochi, modellini.
Come riconoscere un prodotto contraffatto?


Riconoscere un prodotto contraffatto non è sempre facile, ma ci sono alcuni indizi che possono aiutarti:

Prezzo troppo basso: Se un prodotto di marca è venduto a un prezzo molto inferiore rispetto al prezzo di mercato, è probabile che sia contraffatto.
Qualità dei materiali e delle finiture: I prodotti contraffatti spesso presentano difetti di fabbricazione, cuciture mal fatte, materiali scadenti e stampe sbiadite.
Imballaggio e etichette: L'imballaggio e le etichette dei prodotti contraffatti possono presentare errori ortografici, stampe sfocate o materiali di bassa qualità.
Assenza di garanzia: I prodotti contraffatti di solito non hanno garanzia.
Come proteggersi dalle contraffazioni?

Per proteggerti dalle contraffazioni, è consigliabile:


Acquistare da rivenditori autorizzati: Preferisci negozi fisici o online che vendono prodotti originali e offrono garanzie.
Controllare attentamente il prezzo: Se un'offerta sembra troppo buona per essere vera, probabilmente lo è.
Leggi le recensioni: Prima di acquistare, leggi le recensioni di altri utenti per farti un'idea della qualità del prodotto e dell'affidabilità del venditore.
Verifica l'autenticità del sito web: Assicurati che il sito web sia sicuro e che utilizzi un protocollo di crittografia SSL.
Utilizza metodi di pagamento sicuri: Preferisci metodi di pagamento che offrono una protezione contro le frodi, come PayPal o carte di credito con sistemi di sicurezza avanzati.
Quali sono i rischi dell’acquisto di un prodotto contraffatto?

Acquistare prodotti contraffatti comporta una serie di rischi che vanno ben oltre la semplice perdita di denaro. È fondamentale essere consapevoli di questi rischi e adottare tutte le precauzioni necessarie per proteggersi. Ricorda: un prodotto originale, anche se costa un po' di più, ti offrirà qualità, sicurezza e tranquillità.

Ma quali sono i rischi dell’acquisto di un prodotto contraffatto on line? Va innanzitutto detto e specificato che il consumatore non ha tutte le informazioni per poter valutare, a distanza, l’originalità di un prodotto. Difficile dunque che i rischi possano superare quelli economici.

Ma cosa si rischia? Possiamo suddividere i rischi in economici e legali.

Rischi economici e funzionali:

Mancanza di conformità agli standard: I prodotti contraffatti spesso non rispettano le normative di sicurezza e qualità, esponendo l'acquirente a rischi per la salute e la sicurezza. Ad esempio, un caricabatterie contraffatto potrebbe surriscaldarsi e causare un incendio.
Prestazioni inferiori: Anche se a prima vista un prodotto contraffatto potrebbe sembrare identico all'originale, le sue prestazioni sono spesso inferiori. Un orologio contraffatto potrebbe smettere di funzionare dopo pochi giorni o un capo d'abbigliamento potrebbe scolorirsi al primo lavaggio.
Difficoltà nella riparazione: In caso di guasto, sarà praticamente impossibile trovare ricambi originali per riparare un prodotto contraffatto.

Rischi legali:

Responsabilità penale: Oltre alla sanzione amministrativa, in alcuni casi specifici, come l'acquisto di prodotti contraffatti in grandi quantità o per la rivendita, si può incorrere in responsabilità penale.
Sequestro della merce: Le autorità competenti possono sequestrare i prodotti contraffatti acquistati, anche se sono destinati all'uso personale.
Danno all'immagine: Acquistando prodotti contraffatti si contribuisce a finanziare attività illecite e si danneggia l'immagine dei marchi originali.

Rischi per la privacy:

Rischio di frodi: Acquistando da siti web poco affidabili, si rischia di fornire i propri dati personali a truffatori, esponendosi al rischio di furto d'identità.
Malware e virus: I file scaricati da siti che vendono prodotti contraffatti potrebbero contenere malware o virus che possono infettare il tuo dispositivo.

Rischi per l'ambiente:

Materiali tossici: La produzione di prodotti contraffatti spesso comporta l'utilizzo di materiali tossici e inquinanti, dannosi per l'ambiente.
Smaltimento illegale: I prodotti contraffatti, una volta rotti o diventati obsoleti, vengono spesso smaltiti in modo illegale, contribuendo all'inquinamento.

Come tutelarsi:

Acquista da rivenditori autorizzati: Preferisci negozi online o fisici che vendono prodotti originali e offrono garanzie.
Controlla attentamente il prezzo: Se un'offerta sembra troppo buona per essere vera, probabilmente lo è.
Leggi le recensioni: Prima di acquistare, leggi le recensioni di altri utenti per farti un'idea della qualità del prodotto e dell'affidabilità del venditore.
Verifica l'autenticità del sito web: Assicurati che il sito web sia sicuro e che utilizzi un protocollo di crittografia SSL.
Utilizza metodi di pagamento sicuri: Preferisci metodi di pagamento che offrono una protezione contro le frodi, come PayPal o carte di credito con sistemi di sicurezza avanzati.

Anticontraffazione per l'export

La piattaforma #Validactor, tra le sue innumerevoli funzionalità pone in particolare l'accento sui prodotti destinati all'export.
Possiamo definire l'area geografica nel quale il singolo prodotto dovrà essere venduto fino ad una distanza massima di pochi kilometri, quindi un prodotto destinato ad esempio in Giappone non potrà essere venduto in alcuna altra parte del mondo.
In tal caso, il prodotto verrà segnalato al cliente finale come prodotto non destinato alla vendita e contemporaneamente verrà automaticamente inviata via email una geolocalizzazione accurata al produttore o al distributore.

Provare per credere

Contraffazione: 7 buone regole per proteggersi

Fonte: https://www.mimit.gov.it/index.php/it/component/content/article?id=2029899:contraffazione-7-buone-regole-per-proteggersi

La contraffazione non è sempre evidente. Per evitare di acquistare inconsapevolmente merce contraffatta è tuttavia importante seguire alcune semplici regole di base.

Evitare di comprare prodotti troppo economici; un prezzo troppo basso può essere invitante ma è indice di scarsa qualità; può sembrare un’occasione e invece si compra un prodotto che non dura, e si deteriora molto prima dell’originale.
Per gli acquisti rivolgersi sempre a venditori autorizzati, che offrono evidenti garanzie sull’origine della merce; diffidare di prodotti generalmente commercializzati attraverso canali ufficiali di vendita che vengono proposti per strada o sulla spiaggia da venditori irregolari, in banchetti e mercatini improvvisati, ecc.
Avvalersi, prima di eseguire acquisti di rilevante valore, della consulenza di persone che abbiano maggiore conoscenza del prodotto.
Controllare sempre le etichette dei prodotti acquistati (l’etichetta è la loro “carta d’identità”) e diffidare di quelli con scritte minuscole o poco chiare o privi delle indicazioni d'origine e del "marchio CE"; le etichette più corrette sono quelle che garantiscono la migliore conoscenza del prodotto: trasparenza del marchio, processo produttivo, luogo di produzione e caratteristiche.
Acquistare solo prodotti in confezioni e con imballaggi integri, con il nome del produttore, assicurandosi della loro provenienza e di eventuali marchi di qualità o certificazione.
Prestare cautela per le vendite effettuate "porta a porta": se non si ricevono notizie precise sull'identità e sui recapiti (telefono, domicilio ecc.) del venditore, è possibile che si tratti di prodotti contraffatti.
Porre particolare attenzione all'acquisto di prodotti proposti su internet o da programmi televisivi, soprattutto nei casi in cui non sia prevista la possibilità di prendere visione della merce prima dell’acquisto e restituirla una volta ricevuta.

Tabacchi: I beni più contraffatti

Il commercio illecito di tabacco comprende vari fenomeni di tipo criminale che si manifestano nelle molteplici forme del contrabbando.
Sostanzialmente, vi è il contrabbando di prodotti autentici del tabacco ed il contrabbando di sigarette contraffatte.tabacchi img sequestro gdf
In tale settore di mercato, l’Ufficio Europeo per la Lotta Antifrode (OLAF) stima una perdita finanziaria, per il bilancio dell’Unione Europea e dei suoi Stati membri, pari ad oltre 10 miliardi di euro.
In particolare, la produzione e la commercializzazione di tabacchi contraffatti sono da considerarsi sicuramente tra le più remunerative e redditizie attività connesse alla “industria del falso”.
Le sigarette, infatti, sono un prodotto facilmente trasportabile, non presentano oneri aggiuntivi di conservazione e, soprattutto, richiedono esigui costi di produzione rispetto ai prezzi di vendita, che sono elevati anche a causa delle tassazioni previste.

sequestro sigarette
Anche per questo motivo, i traffici di sigarette contraffatte si concentrano prevalentemente in quei Paesi, come quelli europei, dove il prodotto originale sconta una tassazione più elevata e, quindi, un prezzo finale più alto, essendo il consumatore maggiormente attratto dal costo basso del prodotto contraffatto (vgs. grafico sottostante relativo ai sequestri di tabacco contraffatto alle frontiere europee - quantitativi espressi in grammi).


grafico tabacchi.png

Fonte: Commissione Europea

Alla maggiore redditività per le organizzazioni criminali che gestiscono i canali di smercio corrisponde un più elevato danno per l’erario degli Stati.

In Italia, nel 2011, il gettito fiscale da tabacchi ha permesso l'introito nelle finanze pubbliche di circa 14 miliardi di euro (Dato CENSIS - Ottobre 2011).

Per converso, la sola contraffazione dei tabacchi ha determinato una perdita, in termini di mancato gettito, per circa 70 milioni di euro (Rapporto NOMISMA 2011).

Il commercio illecito di tabacco non rappresenta soltanto un problema economico; si pensi, ad esempio, alle numerose problematiche connesse alla salute, con particolare riferimento alle fasce vulnerabili della popolazione, come i giovani ed i gruppi a basso reddito.grafico tabacchi

La produzione di sigarette contraffatte avviene soprattutto nel sud-est asiatico: secondo l’ultimo rapporto della Commissione Europea, nell'ultimo quinquennio, in media, quasi il 43% dei tabacchi contraffatti sequestrati alle frontiere dell’Unione Europea proviene dalla Cina (vgs. grafico sottostante relativo all'origine delle sigarette contraffatte sequestrate alle frontiere europee).


Fonte: Commissione Europea


Dal 2008 i reparti del Corpo hanno sequestrato circa 200 tonnellate di sigarette contraffatte (di cui oltre 11 tonnellate dal solo Gruppo di Gioia Tauro nel mese di agosto 2013) che, come poc’anzi detto, sono risultate anche essere pericolose per la salute.
Dalle analisi di laboratorio effettuate sui prodotti ritirati dal mercato, infatti, è stata rilevata la presenza di elevatissime percentuali di catrame, piombo e arsenico nonché pezzi di sabbia ed altri materiali fortemente nocivi per i consumatori.


​​

Giocattoli: I beni più contraffatti

I giocattoli svolgono un ruolo fondamentale nel processo di crescita dei bambini, perché il gioco è una componente fondamentale per lo sviluppo, la salute e il benessere, infatti rappresenta un'attività essenziale nell'infanzia e contribuisce in maniera significativa allo sviluppo cognitivo, sociale ed emotivo dell'infante. La produzione, l'importazione e la commercializzazione di giocattoli contraffatti o pericolosi quindi riverberano immediatamente i loro effetti negativi sulla delicata clientela finale a cui sono destinati: cioè i bambini. Per tale motivo vale la pena di scegliere ed acquistare prodotti fabbricati da aziende che operano nel rispetto della legalità, al fine di consegnare nelle mani dei nostri piccoli sempre un oggetto sicuro.

Il dato più allarmante riguarda la pericolosità dei giocattoli sequestrati. Si tratta prevalentemente di balocchi verniciati con sostanze chimiche altamente cancerogene o contenenti metalli pesanti, assemblati con pezzi facilmente staccabili a rischio di ingestione o soffocamento, con punte aguzze o angoli taglienti, ovvero con corde lunghe che comportano un concreto pericolo di strangolamento.

​Per contrastare in modo unitario e coordinato questa tipologia di traffici illeciti, sono rilevanti i rapporti di partenariato avviati con le imprese e con le associazioni di categoria, schierate con le Istituzioni contro il dilagante “mercato del falso". Le aziende operanti nella legalità, essendo le uniche a conoscere i “segreti" e le caratteristiche produttive delle loro merci e dei rispettivi mercati, sono in grado di fornire elementi di conoscenza essenziali ai fini della tutela della genuinità dei loro prodotti.

Per salvaguardare la più vulnerabile categoria dei bambini dai pericoli legati alla costruzione ed alla composizione del giocattolo, la legislazione europea e quella italiana dettano le regole di conformità e i requisiti di sicurezza che devono essere rispettati per evitare rischi di carattere chimico, microbiologico e di soffocamento o strangolamento. Il rispetto delle direttive e degli standard imposti dalla Comunità Europea viene poi riassunto nella corretta apposizione della marcatura “CE".

Il gioco è una componente fondamentale per lo sviluppo comportamentale, agendo direttamente sull'evoluzione affettiva e cognitiva del bambino, poiché pone le basi per una serena vita adulta.

Fonte https://siac.gdf.it/Pagine/scheda-giocattoli.aspx

Elettronica: I prodotti più contraffatti

Nel settore dell’elettronica vi sono due forme di manifestazione degli illeciti:

la “pirateria”, condotta più comune e dilagante, che si manifesta attraverso azioni illecite a danno del diritto d’autore e dei diritti connessi inerenti alle opere dell’ingegno (musica, opere cinematografiche, software, opere editoriali etc.);
la “contraffazione”, intesa nell’accezione più stretta del termine, vale a dire l’illecita riproduzione di beni elettronici (il cui marchio o brevetto è registrato) o la commercializzazione di prodotti non sicuri (perché non conformi alle Direttive Comunitarie).
Ai tradizionali canali di vendita di CD e DVD duplicati, quali le bancarelle presenti nei mercatini rionali, negli angoli delle strade e sui litorali delle località turistiche, si è affiancata una forma più raffinata ed insidiosa di commercializzazione: la rete internet, che oramai costituisce la “nuova frontiera" della “pirateria", vista la grande rapidità con cui si sviluppano le transazioni e l'apparente garanzia di anonimato che essa offre, tanto ai venditori quanto ai clienti.

I dati statistici relativi ai sequestri eseguiti negli ultimi anni e le risultanze investigative delineano chiaramente le nuove tendenze e le dinamiche del fenomeno.
dvd pirata 2
Sulla base dell'esperienza maturata sul campo, infatti, emerge che, a fronte di una flessione considerevole del mercato dei supporti materiali riportanti opere “piratate" (CD e DVD), si è verificata un'esponenziale diffusione di contenuti digitali sulla rete internet.dvd pirata



La pirateria audiovisiva, oltre a celare gli interessi economici di veri e propri sodalizi criminali, alimenta un circolo vizioso: determina, infatti, una perdurante crisi, per mancanza di introiti legali, nei correlati settori della produzione, distribuzione e commercializzazione.

Di conseguenza, per sostenere le nostre eccellenze di artisti e "creativi", l'Unione Europea, lo Stato e le Regioni si vedono costretti a intervenire con ingenti finanziamenti, sottraendo risorse pubbliche da altre priorità.



dvd pirata 2.jpgdvd pirata.jpg

Per quanto attiene, poi, alla contraffazione, è da rilevarsi come questa diventa tanto più raffinata quanto più è cavalcante il progresso tecnologico. Non rimangono esclusi da questa forma degenere di commercio nemmeno i prodotti di ultimissimo approdo sul mercato, quali personal computer, device, telefoni e loro componenti ed accessori: appena fanno la loro apparizione nelle fiere o nei negozi specializzati, ecco che si apre il mondo del “parallelo".

La diffusa contraffazione di questa categoria di prodotti arreca danni profondi non solo al sistema economico, ma anche alla salute del consumatore.

A mero titolo esemplificativo, pensiamo ad incendi ed esplosioni che si sono verificati ad accessori per la telefonia contraffatti collegati alla rete elettrica.

Ma questo è solo uno degli effetti, ed è quello visibile, più immediatamente percepibile. Basti pensare, alle impressionanti quantità di onde elettromagnetiche emesse da dispositivi sui quali non sono stati effettuati i dovuti controlli e collaudi previsti prima dell'immissione sul mercato.

Beni di consumo: i prodotti più contraffatti

Le condotte criminali di contraffazione hanno assunto le dimensioni di vere e proprie attività imprenditoriali, in grado di abbracciare i più disparati settori merceologici, dall'abbigliamento, agli accessori, alla pelletteria, ai prodotti di lusso, ai profumi ed ultimamente anche ai prodotti alimentari, cosmetici e farmaceutici.

Fino a vent'anni fa il fenomeno della contraffazione riguardava soprattutto generi di lusso, che garantivano ai produttori ed ai venditori di falsi la realizzazione di ingenti profitti, commercializzando quantitativi esigui di merci a prezzi elevati; la riproduzione di tali beni richiedeva notevoli abilità tecniche ed artigianali, che consentivano di trasformare materiali scadenti in manufatti simili a prodotti di pregio, capaci di ingannare anche acquirenti non sprovveduti. Le caratteristiche di tali produzioni contraffatte risiedevano soprattutto nell'accuratezza delle realizzazioni, nel numero ridotto di esemplari prodotti e nei prezzi di vendita dei singoli beni relativamente elevati, tanto da garantire un margine di profitto adeguato e senza insospettire l'acquirente convinto di acquistare merce autentica ad un prezzo di mercato inferiore a quello praticato ufficialmente.

Già a partire dall'inizio degli anni Ottanta, però, le aree di produzione e commercio dei “falsi manufatti" hanno subito profonde evoluzioni: il mercato della contraffazione si è orientato sulla realizzazione e sulla vendita in massa di beni di largo consumo, come farmaci ed apparecchiature, profumi, cosmetici e detersivi, elettrodomestici, pezzi di ricambio auto, gadgets e biglietti/titoli di viaggio, incisioni, stampe e litografie.

Farmaci e apparecchiature
L'OMS definisce come contraffatto quel farmaco la cui etichettatura è stata deliberatamente e fraudolentemente preparata con informazioni ingannevoli circa il contenuto o l'origine del prodotto.

E' nell'ultimo decennio che il fenomeno della produzione e vendita di farmaci contraffatti ha raggiunto proporzioni tali da rappresentare un grave problema di salute pubblica oltre che un ingente danno economico.

Nei Paesi in via di sviluppo la contraffazione ha una diffusione estremamente elevata, principalmente a causa delle insufficienti risorse umane e finanziarie e di una legislazione debole relativa alla produzione, distribuzione e importazione dei medicinali. Il fenomeno riguarda soprattutto farmaci salva-vita quali gli antibiotici, gli antimalarici, gli antitubercolari e gli antiretrovirali per la terapia dell'AIDS.

Nei Paesi industrializzati la contraffazione farmaceutica presenta caratteristiche ed entità molto differenti rispetto a quelle dei Paesi in via di sviluppo. Il fenomeno, infatti, riguarda soprattutto i farmaci nuovi e costosi, i cosiddetti "life-style products" (anabolizzanti, ormoni della crescita, alcuni glucocorticoidi, prodotti contro l'impotenza e alcuni psicotropici). Questi prodotti contraffatti sono spesso commercializzati illegalmente nei cosiddetti "afro-shops", nelle palestre e attraverso internet.

Profumi
Quando parliamo di contraffazione di prodotti come i profumi, si tratta per lo più di contraffazione/imitazione di un marchio noto, in quanto è molto difficile contraffare un'essenza nella sua forma e qualità esatta.

Le essenze dei profumi delle marche più famose al mondo vengono per lo più create da aziende internazionali la cui deontologia impedisce di produrre la stessa composizione o la sua imitazione per due clienti/marchi diversi e fabbricare un profumo rappresenta un difficile e complesso lavoro di preparazione e selezione di materie prime la cui qualità non sempre è facilmente reperibile o riproducibile,


Cosmetici e detersivi
Prima di acquistare un prodotto cosmetico è importante leggere con attenzione la lista degli ingredienti presenti nella formulazione. Gli ingredienti devono essere elencati secondo un ordine decrescente: per primi quelli contenuti in quantità maggiore e via via gli altri, fino a quelli presenti al di sotto dell’1%, che possono essere indicati in ordine sparso.
​ ​ ​
guardia di finanza contraffazione scopertaguardia di finanza contraffazione scopertaguardia di finanza contraffazione scoperta
Elettrodomestici
Gli elettrodomestici non testati possono essere a rischio. Per legge devono sempre essere indicati i nomi dell'importatore, del fabbricante e del mandatario: se mancano siamo di fronte a un prodotto non sicuro.

A differenza di altri settori merceologici in cui si riscontra una produzione anche italiana di falsi, si tratta per lo più di imitazione del marchio e di una produzione che avviene all'estero per poi essere importata e venduta in Italia.

Si tratta di elettrodomestici privi dei requisiti di sicurezza, venduti al di fuori dei circuiti autorizzati, ossia 'porta a porta', in convention, aste e attraverso televendite su emittenti regionali e nazionali.




Pezzi di ricambi auto
Sono tra i prodotti maggiormente contraffatti. Ma soprattutto c'è in gioco la sicurezza. Chi guida autovetture con pezzi di ricambio non sicuri si espone a seri rischi.

La legislazione europea prevede che tutte le parti e i componenti essenziali per la sicurezza e le prestazioni ambientali dei veicoli motore siano soggetti a controlli prima di poter essere immessi sul mercato dell'UE. I contraffattori ignorano tali requisiti, e a un livello non trascurabile.
ricambi auto
Tra i pezzi di ricambio maggiormente falsificati ci sono le pastiglie dei freni.

I falsi sono spesso realizzati con materiali poveri, come i trucioli di legno o persino erba,



Agroalimentare: i prodotti più contraffatti

Nell'attuale società la diffusione del fenomeno della contraffazione ha assunto una rilevanza notevole che riverbera negativamente i suoi effetti sia con riguardo alla qualità ed alla sicurezza dei prodotti sia sotto un profilo più squisitamente economico e sociale.

La problematica assume contorni ancora più marcati nello specifico settore agroalimentare, dove assistiamo ad una particolare fenomenologia: la massiccia immissione di prodotti a “buon mercato" per venire incontro alle esigenze di risparmio di moltissimi consumatori finali che cercano di far quadrare il proprio bilancio familiare.

Ma con grande frequenza, il prodotto a “basso costo" perde ogni garanzia sulla tracciabilità, sulla provenienza e sull'originalità richieste dalla normativa nazionale e comunitaria e dalle convenzioni internazionali, di talché viene meno anche la sicurezza sulla sua qualità.

Dal punto di vista economico, il comparto agroalimentare in Italia è un settore strategico e trainante per l'intera economia nazionale.

L'Italia è il Paese Europeo che vanta il maggior numero di prodotti agroalimentari certificati in base alla normativa comunitaria, in termini di qualifiche d.o.p. (denominazione di origine controllata), i.g.p. (indicazione geografica protetta) e s.t.g. (specialità tradizionale garantita), cui si aggiungono i numerosi vini tra d.o.c.g. (denominazione di origine controllata e garantita), d.o.c. (denominazione di origine controllata) e i.g.t. (indicazione geografica territoriale).

Siena GDF



L'impegno della Guardia di Finanza nel settore agroalimentare trova fondamento nelle specifiche competenze di polizia economico-finanziaria e di polizia giudiziaria affidate al Corpo dal vigente quadro normativo.

In linea con le primarie responsabilità operative affidatele dalla legge, la Guardia di Finanza è impegnata prioritariamente nel contrasto alle falsificazioni e alle contraffazioni alimentari e, solamente in via incidentale, in occasione dello sviluppo di risultanze operative emerse nel corso di altre attività investigative, nella lotta alle sofisticazioni ed alle adulterazioni, ambiti rispetto ai quali sussiste una competenza preminente di altre Forze di Polizia e dell'Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e della Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari (I.C.Q.R.F.), con i quali il Corpo intrattiene costanti rapporti di collaborazione operativa.

Il settore agroalimentare, inoltre, non è colpito solamente dalle condotte illecite appena illustrate, volte alla simulazione della reale origine, qualità, composizione e genuinità dei prodotti. L'esperienza operativa, infatti, ha fatto emergere diversi fenomeni di illegalità riconducibili ai seguenti contesti:​

“truffe” nella percezione di contributi a carico degli strumenti finanziari della politica agricola comune dell’unione europea; ​
“frodi” ai danni del sistema previdenziale, con l’ottenimento indebito di indennità di disoccupazione, sostegno al lavoro e al reddito nel settore agricolo;
“evasione” fiscale e lavoro nero legato a vere e proprie attività di sfruttamento di manodopera, nella forma del c.d. “caporalato”;
“infiltrazioni” della criminalità organizzata nella gestione, acquisizione e finanziamento dell’imprenditoria agroalimentare.

Pertanto, dietro al mondo della contraffazione nel settore agroalimentare, intesa nell'accezione più ampia del termine, vi è un vero e proprio business illegale che riverbera molteplici effetti.

Il prodotto alimentare ingannevole che finisce sulle tavole degli italiani produce un danno che viene pagato, direttamente o indirettamente da:

“consumatori finali”, i quali acquistano un prodotto che può rivelarsi nocivo e dannoso per la salute e talvolta addirittura per la stessa incolumità fisica, peraltro spesso corrispondendo un prezzo “non equo” che non tiene conto della effettiva qualità del prodotto;
“operatori economici” legali e onesti, che subiscono la concorrenza sleale delle imprese “criminali”, le quali alterano le regole del corretto funzionamento del mercato;
“erario”, che ne risente in termini di minor gettito, atteso che la maggior parte dei soggetti operano in situazione di assoluta clandestinità, omettendo di adempiere a tutti gli obblighi dichiarativi e di versamento previsti dalla vigente normativa tributaria, ovvero abbattono gli utili derivanti dalle attività illecite attraverso il ricorso al sistema delle false fatturazioni;
“Stato”, che si trova ad affrontare problematiche di natura sociale, quale l’impiego di manodopera in nero (si tratta spesso di cittadini extracomunitari irregolari);
“immagine del made in Italy”, perché il prodotto di pessima qualità e/o alterato incide direttamente sul buon nome delle eccellenze agroalimentari italiane. ​
Il patrimonio agroalimentare italiano è unico al mondo per qualità ed assortimento. La cultura gastronomica e i prodotti agroalimentari italiani sono famosi ed apprezzati dai consumatori di molti paesi. Questa popolarità ha avuto quale conseguenza la crescita di un'economia parallela che, sottraendo quote di mercato ai prodotti tutelati, determina pesanti danni alle aziende italiane. Tale fenomeno, è conosciuto come “Italian Sounding", ovvero l'utilizzo di denominazioni geografiche, immagini e marchi che evocano l'Italia per promozionare e commercializzare prodotti non riconducibili al nostro Paese.

L'agroalimentare italiano DOP IGP STG continua a migliorare i propri risultati di anno in anno e nel 2019 raggiunge i 7,66 miliardi di euro di valore alla produzione. Il valore al consumo di 15,3 miliardi di euro cresce del +6,4% su base annua, con un +63% nell'ultimo decennio. Questi dati dipendono soprattutto dal consolidamento e dalla crescita delle grandi produzioni certificate, ma sono frutto anche dell'affermarsi di filiere minori e dei nuovi prodotti DOP IGP.

Sul fronte export il comparto Cibo IG nel 2019 raggiunge i 3,8 miliardi di euro, per un +7,2% su base annua, con le esportazioni agroalimentari DOP IGP che nel corso dell'ultimo decennio hanno registrato ogni anno una crescita in valore, per un trend del +162% dal 2009. I mercati principali si confermano Germania e USA che coprono quasi il 40% dell'export in valore del Cibo DOP IGP, seguiti da Francia, Regno Unito, Spagna e Canada.​

(Fonte: “Rapporto Ismea - Qualivita 2020 sulle produzioni agroalimentari e vitivinicole italiane Dop, Igp e Stg).

Moda: I prodotti più contraffatti

Il comparto della moda è storicamente il settore più colpito dal fenomeno della contraffazione, soprattutto con riferimento alla sfera dei beni di lusso o, comunque, dei beni che occupano particolari ed importanti nicchie di mercato.

Il commercio dei prodotti contraffatti comporta molteplici problematiche che spaziano dall'evasione fiscale allo sfruttamento di manodopera clandestina, al finanziamento della criminalità organizzata.

Ma non solo, l'incauto acquirente rischia di mettere seriamente a repentaglio la propria salute.

A seguito dei sequestri, talvolta, vengono effettuati anche approfondimenti di natura tecnica e scientifica. Da tali studi è emerso che gran parte dell'abbigliamento e degli accessori contraffatti contengono in quantità superiori ai limiti imposti dalle Direttive Comunitarie:

FORMALDEIDE, una sostanza usata come battericida e volta a prevenire il restringimento dei capi, è riconosciuta dall’AIRC sin dal 2004 come sostanza certamente cancerogena per la specie umana;
ALCHILFENOLI, ovvero composti chimici particolarmente utilizzati dall’industria tessile nei processi di lavaggio e tintura, che in elevate quantità comportano un danneggiamento del sistema ormonale dello sviluppo sessuale e del sistema riproduttivo;
FTALATI, comunemente usati per rendere più flessibile il PVC, ma resi indispensabili nelle industrie tessili per la lavorazione della pelle artificiale, e della gomma, sono presenti in molteplici prodotti anche e soprattutto nell’abbigliamento per bambini. Alcuni studi hanno dimostrato la loro pericolosità per l’apparato riproduttivo;
RITARDANTI di fiamma bromurati e clorurati, che eliminano il rischio di infiammabilità dei prodotti tessili, usati soprattutto per gli indumenti da lavoro come protezione da fiamme e fonti di calore. Sono sostanze che per il loro effetto di mutagenesi, risultano essere altamente tossici e cancerogeni;
COMPOSTI ORGANICOSTANNICI, sono una classe di molecole caratterizzate dalla presenza di un atomo di stagno. Utilizzati nelle vernici e altamente tossici, sono considerati tra gli inquinanti prioritari dalla normativa Comunitaria, è causa di gravi danni al sistema immunitario;
COMPOSTI ORGANICOSTANNICI, sono una classe di molecole caratterizzate dalla presenza di un atomo di stagno. Utilizzati nelle vernici e altamente tossici, sono considerati tra gli inquinanti prioritari dalla normativa Comunitaria, è causa di gravi danni al sistema immunitario;
METALLI PESANTI, sono contenuti in alcuni pigmenti coloranti e possono accumularsi negli organi interni per molto tempo e sono altamente tossici. Di seguito vengono indicate le controindicazioni di alcuni di essi:
mercurio: distruzione del sistema nervoso, danni al cervello, danni al DNA;
nickel: embolia polmonare, difficoltà respiratorie, asma e bronchite cronica, reazione allergiche della pelle;
​cromo VI: danni ai reni e al fegato, problemi respiratori, cancro polmonare, morte;
tallio: usato come veleno per topi, danni allo stomaco, al sistema nervoso, coma e morte, per chi sopravvive al Tallio rimangono danni al sistema nervoso e paralisi​.

Fonte: https://siac.gdf.it/Pagine/scheda-moda.aspx

Cos'è una frode alimentare

Cos’è una frode alimentare?



Con frode alimentare si definisce un comportamento intenzionale di sostituzione, diluizione o aggiunta a un prodotto o una materia prima, a scopo di guadagno economico, che va ad aumentare il valore apparente del prodotto o a ridurre il costo della sua produzione.

Categorie di frodi



A livello giuridico troviamo due tipologie di frodi alimentare:

Frodi commerciali: determina un profitto illecito per il venditore e causa un danno di tipo economico al consumatore; non porta necessariamente a un pericolo per la salute pubblica, anche se non è escluso che possa ledere la salute del consumatore;
Frodi sanitarie: rende nocivi i prodotti alimentari, creando un danno sicuro alla salute pubblica.
Le due tipologie sopra elencate si possono ulteriormente suddividere nelle seguenti categorie:

Adulterazione: consiste nella variazione della struttura originale di un alimento, attraverso la sostituzione di elementi dell’alimento con elementi estranei (attraverso, dunque, la sottrazione di elementi originali dell’alimenti), oppure attraverso l’aumento in termini di quantità proporzionale di componenti dell’alimento. Da frode commerciale può potenzialmente diventare sanitaria. Esempi di adulterazione sono la vendita di latte scemato come se fosse intero (sottrazione di grassi), un eccesso di crosta nel formaggio grattugiato, l’aggiunta di acqua nel latte e l’aggiunta di alcool metilico nel vino per aumentarne il grado alcolico;
Sofisticazione: è un’operazione che vede la sostituzione parziale di alcuni elementi con altri elementi di qualità e valore inferiori o l’aggiunta di sostanze estranee in un alimento per migliorarne l’aspetto e/o coprirne i difetti. Da frode commerciale può diventar frode sanitaria. Esempi di sofisticazione sono l’aggiunta di coloranti per ravvivare il colore degli alimenti, il trattamento della mozzarella con perossido di benzoile per renderla più bianca, l’aggiunta di additivi in quantità superiori a quelle consentite;
Contraffazione: prevede la sostituzione totale di una sostanza alimentare con altre di pregio inferiore e con prodotti presentati in modo tale che le loro caratteristiche macroscopiche inducano in inganno in consumatore. In sintesi, è una falsificazione di un alimento con un altro di qualità inferiore. Esempio di contraffazione è la vendita di un prodotto non D.O.P. come prodotto D.O.P.
Alterazione: è data dall’insieme di fenomeni, anche accidentali, che portano a importanti modifiche della genuinità, innocuità e digeribilità degli alimenti. Questi fenomeni sono spesso causati da prolungata o errata conservazione dei prodotti alimentari. Esempi di alterazione sono l’irrancidimento, la presenza di microorganismi patogeni e la perdita di freschezza.
Frodi più comuni

Diverse linee guida ci descrivono quali sono gli alimenti che maggiormente sono soggetti a frodi e le sostanze più utilizzate per adulterare tali alimenti.

La tabella seguente mostra un elenco (non esaustivo), riportato in una linea guida IFS, di materie prime che nella storia sono state oggetto di attività fraudolente più spesso di altre nella storia. Se un’azienda tratta o produce uno di questi di questi alimenti, è consigliabile prestare particolare attenzione ad essi nell’ambito della valutazione della vulnerabilità. Secondo IFS, l’assenza di misure di controllo potrebbe esporre l’azienda a frodi su questi prodotti.



Alcuni esempi delle adulterazioni più comuni sono:

Per l’olio di oliva
L’applicazione di etichette con false informazioni (es. data di scadenza, attribuzione di false caratteristiche qualitative come il fatto di essere extravergine o italiano);
Diluizione con altri oli di qualità inferiore;
Adulterazione con clorofilla per aumentarne la colorazione;
Per il pesce:
Vendita di pesce scaduto o non adatto al consumo umano;
Dichiarazione di origine non veritiera
Per la carne:
Dichiarazioni in etichetta di razze pregiate (es. Wagyu) o certificazioni biologiche, Halal o Kosher non veritiere;
Sostituzione di carne bovina con carne derivante da una specie diversa.
Per il latte:
Diluizione con acqua o sostanze chimiche non adatte al consumo umano (casi che si riscontrano soprattutto in India e Pakistan);
Aggiunta si sostanze come l’urea per aumentare la quantità di proteine.
Per cereali e derivati:
Errata dichiarazione di scadenza in etichetta e vendita di cereali scaduti.
Per il miele:
Aggiunta di zucchero o sciroppi;
Miele miscelato con miele di origine botanica diversa rispetto a quella dichiarata.
Per le spezie (tra le materie prime maggiormente frodate, vista soprattutto la provenienza da paesi prevalentemente extra-europei):
Uso di materiale vegetale di diversa origine botanica (es. foglie di olivo nell’origano, senape nel pepe);
Utilizzo di coloranti;
Tra le spezie maggiormente frodate troviamo, in ordine, l’origano, il pepe, il cumino e lo zafferano, e la paprika.

Per il vino:
Utilizzo false dichiarazioni di origine protetta o indicazioni sul biologico;
Diluizione con acqua per aumentarne il volume;
Utilizzo di metanolo e altri alcool per aumentare il grado alcolico.

L'Italia attiva la serializzazione dei farmaci

Un webinar tenutosi lo scorso 8 maggio ha fatto il punto sulla situazione relativa alla serializzazione per la tracciabilità dei farmaci, prevista dalla Direttiva 2011/62/EU relativa ai medicinali falsificati e dal Regolamento (UE) 2016/161.

L’Italia sta godendo di una deroga, grazie alla presenza dei bollini ottici sulle confezioni dei farmaci commercializzate nel nostro mercato, tuttavia la proroga per l’implementazione della serializzazione scadrà nel febbraio 2025 e le parti interessate stanno già valutando le azioni da intraprendere e le procedure da implementare.

Il webinar ha dunque tentato di fare il punto con le associazioni di categoria Farmindustria e Egualia su cosa è già stato fatto e cosa c’è ancora da fare per ottemperare alle normative europee, rendendo disponibili tutte le informazioni attualmente note.

Le difficoltà per il nostro Paese nell’implementare la norma sono legate proprio alla presenza di una pre-esistente tracciatura, che negli altri Stati membri era invece del tutto assente.

L’Italia passa alla serializzazione
Per l’Italia sarà dunque complicato passare alla serializzazione da un sistema efficiente e collaudato e ciò spinge le nostre autorità regolatorie a una maggiore attenzione per non abbassare il livello dei controlli contro la contraffazione.

Le attività di implementazione sono gestite dal Ministero della Salute, attuale responsabile della tracciabilità del farmaco tramite bollino ottico: sono in corso contatti con Farmindustria/Egualia per armonizzare gli sforzi di istituzioni e aziende farmaceutiche.

La normativa per consentire il passaggio dal bollino alla serializzazione è ancora in via di definizione, ma il Ministero sta lavorando per la presentazione di un testo definitivo si spera entro maggio, con relativi decreti attuativi, si spera entro giugno.

Tracciatura del Rimborso
Il punto più critico della sua applicazione è legato alla tracciatura del rimborso, a causa delle difficoltà di includere le informazioni delle confezioni da rimborsare nel data-matrix in uso nei Paesi europei che hanno già implementato la norma: la distinzione dei farmaci in base a posologia, forma farmaceutica e confezione è infatti un approccio tutto italiano, che sembra non aver trovato riscontro nelle esigenze di tracciabilità degli altri Stati membri.

Le autorità regolatorie italiane intendono comunque trovare modalità ad hoc per gestire la differenza tra farmaci prescrivibili e non prescrivibili e tra rimborsabili e non rimborsabili. La fase più delicata sarà proprio quella di definire come trasferire tutte le informazioni attualmente contenute nel bollino ottico sul data-matrix.

Una delle ipotesi sul tavolo è quella di mantenere la gestione della rimborsabilità attraverso il bollino, ma l’uso contemporaneo e parallelo del data-matrix e del bollino non trova d’accordo le aziende produttrici. Inoltre l’Unione Europea ci obbligherà ad avere su ogni confezione solamente una tipologia di tracciatura: o il sistema bollino o il sistema data-matrix.

Proprio in virtù di queste criticità sembra difficile riuscire a rispettare la scadenza prevista per l’implementazione, ovvero febbraio 2025, con un ritardo attualmente previsto di ulteriori 12 mesi.

Periodo di Transizione
È stato comunque confermato che sarà prevista una fase di transizione che potrebbe durare un 1 anno. Le confezioni già bollinate prima della scadenza della proroga potranno comunque essere smaltite.

La serializzazione riguarderà tutti i farmaci, compresi OTC e SOP, ma per questi ultimi si sta discutendo per un seriale semplificato. Anche per la tracciatura dei farmaci ospedalieri si pensa a un sistema parallelo.

A livello regolatorio, sembra sia già stato raggiunto un accordo con AIFA in base al quale per il cambio delle confezioni saranno sufficienti delle notifiche gratuite ad AIFA, senza la necessità di depositare delle specifiche variazioni.

Inoltre, per queste implementazioni, a livello di officine, non dovrebbero essere previste ispezioni qualora si tratti di modifiche non essenziali (escluse cioè altre modifiche o revamping).

Il ruolo dell’IPZS
Si discute anche il ruolo che dovrà ricoprire l’IPZS, attuale produttore dei bollini ottici. Certamente continuerà la produzione per tracciare i farmaci prodotti su linee di produzione non ancora equipaggiate per la serializzazione; dovrebbe inoltre diventare il gestore dell’internet provider, una sorta di link tra NMVO (National Medicines Verification Organization) Italia, la società consortile tra le Associazioni rappresentanti la filiera farmaceutica creata proprio per la gestione della serializzazione, e l’hub europeo.

Tra le domande poste ai relatori al termine del webinar, alcune hanno riguardato aspetti pratici, come la presenza del prezzo, che non sarà incluso nel data-matrix, ma andrà stampigliato come già avviene, e le diciture speciali come “Campione Gratuito”, per le quali nulla è stato ancora definito.

Per quanto riguarda l’aspetto più impattante per l’industria, ovvero quello economico, sembrerebbero previste delle tariffe a carico delle aziende titolari, ma con una modulazione sui fatturati o sui volumi. Anche per questo però nulla è stato ancora deciso.

Di Renzo Regulatory Affairs continuerà a monitorare i progressi sull’implementazione della serializzazione. A presto con nuovi aggiornamenti.

Scritto il 10/05/2024 da Maria Pia Felici

Fonte:https://www.direnzo.biz/it/serializzazione-farmaci-2025/

Cosa sono gli allergeni

Cosa sono gli allergeni?
Gli operatori alimentari hanno l’obbligo di informare i propri clienti relativamente alle sostanze che provocano allergie ed intolleranze.
Le modalità di comunicazione ovviamente variano molto in base al tipo di prodotto posto in commercio, per esempio generi confezionati riportano gli allergeni sull’etichetta, i prodotti venduti sfusi hanno schede con gli allergeni in apposti raccoglitori, infine, per gli alimenti somministrati in bar e ristoranti, si possono utilizzare menù o cartelli.
Parleremo più avanti di come comunicare correttamente gli allergeni perché innanzitutto occorre chiare cosa sono gli allergeni, le allergie alimentari e le intolleranze alimentari.
Allergie ed intolleranze alimentari
L’allergia alimentare è una reazione immediata del sistema immunitario nei confronti di particolari proteine, dette allergeni, considerate estranee dall’organismo.
L’intolleranza alimentare è una reazione negativa ritardata (fino a 48 ore dopo) dovuta alla difficoltà dell’organismo a digerire o a metabolizzare un alimento o un suo componente.
Per esempio, un alimento comune come il latte può indurre sia allergia (determinata dalle proteine) che intolleranza (determinata dall’impossibilità di digerire il lattosio per la carenza dell’enzima betagalattosidasi nel lume intestinale).
I sintomi sono spesso sovrapponibili: disturbi gastrointestinali, dolori addominali, difficoltà digestive, nausea, vomito, mal di testa.
Nelle allergie si verificano anche gonfiore delle labbra e/o della lingua, orticaria, prurito e arrossamento della cute con complicazioni anche più gravi come problemi respiratori, cardiorespiratori o shock anafilattico.
L’individuo allergico deve limitare il più possibile i contatti con l’alimento verso cui si è sensibilizzato perché sono sufficienti dosi minime di allergene per scatenare le allergie.
Gli intolleranti possono assumere piccole quantità dell’alimento incriminato senza sviluppare sintomi ad eccezione degli individui intolleranti al glutine (celiaci) e al solfito.
Si stima che le allergie alimentari colpiscono 1-2 persone su 10, mentre le intolleranze interessano 5-6 persone su 10.

Lista degli Allergeni
La prima cosa da sapere quando vogliamo comunicare correttamente gli allergeni è quali alimenti sono allergeni.
Ai sensi del Regolamento UE 1169/2011 gli allergeni sono 14

Cereali contenenti glutine (grano, orzo, segale, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati)
Crostacei e derivati
Uova e derivati
Pesce e derivati
Arachidi e derivati
Soia e derivati
Latte e derivati
Frutta con guscio (mandorle, nocciole, noci, anacardi, pistacchi)
Sedano e derivati
Senape e derivati
Sesamo e derivati
Anidride solforosa e solfiti in concentrazione superiore a 10 mg/kg o mg/l
Lupini e derivati
Molluschi e derivati
Anche moltissimi altri alimenti possono causare allergie, ma il legislatore non ci chiede di gestirli, identificarli e comunicarli.
Si tratta di una scelta politica, negli Stati Uniti per esempio l’obbligo di comunicazione degli allergeni si riferisce solo a 8 prodotti e non a 14 come un Unione Europea.

Come comunicare correttamente gli allergeni ai clienti per evitare sanzioni?
Le modalità di comunicazione variano in base al tipo di prodotto posto in commercio.
Per semplicità le indicazioni sono suddivise in 3 casi:

1. Alimenti venduti o somministrati nelle confezioni originali al cliente
2. Alimenti venduti sfusi
3. Alimenti somministrati

1. Alimenti venduti o somministrati nelle confezioni originali al cliente (per esempio un pacchetto di biscotti, una bottiglia di vino, una lattina di birra, un vasetto di funghi sottolio ecc.)
Gli allergeni sono riportati sull’etichetta in grassetto o carattere diverso rispetto agli altri ingredienti, il cliente può quindi leggere l’etichetta ed effettuare una scelta consapevole prima del consumo

2. Alimenti venduti sfusi (per esempio salumi, gastronomia, formaggi, prodotti da forno, pasticceria, gelati, pasta fresca, preparazioni di carne ecc.)
In caso di vendita di prodotti sfusi da parte di un negozio o di un laboratorio artigianale, l’operatore deve rendere disponibile, per ogni prodotto in vendita, una scheda riportante ingredienti, allergeni e modalità di conservazione.
Un caso che si vede frequentemente consiste nel registro con le schede dei prodotti in vendita che si trova accanto al banco dei salumi e formaggi del reparto gastronomia dei supermercati.
Alcune catene della GDO addirittura, al posto del registra cartaceo, hanno un terminale che, indicando il codice prodotto, ti dice ingredienti, allergeni, modalità di conservazione, modalità di preparazione domestica, caratteristiche del prodotto ecc.

3. Alimenti somministrati (cioè alimenti pronti destinati a consumo nella struttura)
In caso di somministrazione, per esempio, da parte di un ristorante, di una pizzeria o di un bar, basta comunicare la presenza, per ogni pietanza, degli allergeni contenuti (non di tutti gli ingredienti, solo degli allergeni).

Per esempio:
Pizza con il tonno: frumento, latte, tonno
in quanto contiene frumento (nell’impasto), latte (nella mozzarella), tonno (è un pesce e quindi un allergene).
Oppure
Spaghetti con le vongole: frumento, vongole
In quanto contiene frumento (la pasta) e molluschi (e vongole)

Tali informazioni possono essere riportate su appositi registri a disposizione del consumatore, su cartelli apposti in corrispondenza dei prodotti o sui menù.

L’obbligo di informazione del consumatore in merito alla presenza di allergeni negli alimenti è considerato assolto nei seguenti casi:

Indicando direttamente sui cartelli, sui registri o sui menù la presenza degli allergeni in ciascuna preparazione,
Indicando per iscritto, in maniera chiara e in un luogo ben visibile, una dicitura del tipo “le informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti che provocano allergie o intolleranze sono disponibili rivolgendosi al personale in servizio”;
Indicando per iscritto sui cartelli, sui registri o sui menù, una dicitura del tipo “per qualsiasi informazione su sostanze e allergeni è possibile consultare l’apposita documentazione che verrà fornita, a richiesta, dal personale in servizio”.
In ogni caso, è necessario che le informazioni relative alla presenza degli allergeni risultino da idonea documentazione scritta.

Il personale addetto alla preparazione, alla vendita e alla somministrazione degli alimenti pronti per il consumo deve essere formato sul rischio allergeni nell’ambito della normale formazione in materia di igiene alimentare (il cosiddetto corso haccp).

Fonte: https://www.haccp4me.it/haccp/allergeni-alimentari-elenco-normativa-cosa-sono-e-come-comunicarli-correttamente-per-evitare-sanzioni/

Questa è l'Italia che vogliamo proteggere dalla contraffazione

Questa è l'Italia che vogliamo proteggere dalla contraffazione


Come proteggere i propri prodotti

La piattaforma anticontraffazione Validactor è di una semplicità assoluta e piena di potenzialità incredibili.


La piattaforma, ospitata su server AWS che garantiscono la sicurezza e l'anonimato dei dati sia sull'utenza che sui prodotti, è conforme alle più recenti direttive GDPRS.
Il cliente, produttore o distributore con pochi e ben chiari clic del mouse imposta le caratteristiche del prodotto, la quantità del lotto in esame e genera con un solo click la quantità desiderata di codici, ciascun codice è diverso dall'altro proprio per poter identificare nel percorso di distribuzione
e vendita quel determinato prodotto.
scansione prodotto alimentare
Le caratteristiche che possono essere indicate sono di tipo limitless, ovvero non c'è limite al tipo ed alla quantità di informazioni che includono ingredienti con la loro origine, caratteristiche particolari, allergeni se presenti, valori nutrizionali e sopratutto area geografica di produzione e distribuzione I codici sono in formato digitale di tipo bidimensionale QRCode ormai leggibili da qualsiasi smartphone. I codici generati potranno essere stampati sulle etichette, sulla confezione di qualsiasi tipo essa sia o sotto forma di etichette posizionatili o ologrammi nonché raid o NFC, la scelta sta al cliente.

La dimensione del codice anch'essa non ha limiti virtuali con una dimensione minima al momento di circa 0,8 mm per lato rendendo la sua presenza minimamente invasiva sul qualsiasi parte dell'etichettatura e/o del packaging in generale.

Siamo a disposizione per demo o informazioni di qualsiasi tipo.

Contraffazione

Fonte:
https://www.altalex.com/documents/altalexpedia/2014/02/21/contraffazione
Si ha contraffazione quando “Chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati”.

1. Nozione e caratteri generali

Nel linguaggio comune con il termine contraffazione si fa riferimento ad una molteplicità di atti diretti a produrre e commercializzare prodotti che recano illecitamente un marchio identico ad un marchio registrato oppure la riproduzione – anch’essa illecita - di beni tutelati dal diritto d’autore, meglio nota come pirateria.

Il significato attuale appare dunque ampio e variegato potendosi ricondurre ad ogni uso non autorizzato di elementi distintivi di un prodotto applicata sistematicamente e su grande scala. Al riguardo si segnala la differenza sostanziale del fenomeno della contraffazione tra un periodo risalente ormai a qualche decina di anni fa rispetto a quello attuale.

Nel passato, relativo ad una tipologia di prodotti di lusso, la cui contraffazione garantiva in ogni caso un guadagno rilevante anche con la vendita di questi prodotti in numero ridotto; oggi, relativo ad una produzione di massa di beni di largo consumo contraffatti, come borse, portafogli, giocattoli, abbigliamento in genere e persino beni alimentari. Attualmente sia la contraffazione che la pirateria sono fenomeni di portata internazionale con riflessi di tutta evidenza sul funzionamento del mercato anche con riguardo alla tutela dei consumatori.

Come è possibile osservare comunemente la contraffazione appartiene in un certo senso all’uomo e alla sua storia: basta pensare ai vasi e ai manufatti con sigilli falsificati di epoca romana fino a documenti universalmente riconosciuti falsi come nel caso della Donazione di Costantino o i famigerati Protocolli dei Savi di Sion. Con lo sviluppo della tecnologia e la globalizzazione dei mercati la miscela prodotta risulta travolgente con effetti dirompenti sui traffici.

L’art. 15, comma 1 lett. a) della legge n. 99 del 23 luglio 2009 (Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia) ha sostituito integralmente l’art. 473 c.p., che, pur riprendendo la previgente formulazione, presenta notevoli modifiche. Per fare un esempio, attualmente risultano espunti dal testo del Codice i riferimenti, presenti in precedenza, alle opere dell’ingegno, collocati agli artt. 171 e 171ter della legge sul diritto d’autore. Con riferimento ai soggetti si segnala l’inserimento nella norma dell’inciso che prevede per l’autore del fatto la possibilità di conoscere l’esistenza del titolo industriale.

Ai fini della commissione del reato di contraffazione di un marchio commerciale, per contraffazione non si intende la modificazione morfologica del marchio o una semplice imitazione, ma si intende la riproduzione, nei suoi elementi essenziali, della denominazione protetta del brevetto (Cass. Pen. n. 8179 del 12.11.1974 in Codice penale annotato con la giurisprudenza, a cura di BELTRANI, MARINO e PETRACCI, Napoli, 2013)

2. Bene – interesse tutelato

Prima della riforma attuata nel 2009, giurisprudenza e dottrina erano concordi nell’individuare la fede pubblica come bene giuridico tutelato dall’art. 474 c.p. (Lattanzi) . Si riteneva, infatti, con riferimento ai marchi che l’elemento decisivo fosse offerto dalla tutela della fiducia dei consumatori in quei mezzi simbolici di pubblico riconoscimento che caratterizzano i prodotti industriali e le opere dell’ingegno nella loro circolazione, in moda da ravvisare il bene giuridico tutelato nell’interesse dei consumatori alla distinzione della fonte di provenienza dei prodotti posti sul mercato (Alessandri).

I reati di cui agli artt. 473 e 474 sono reati contro la fede pubblica, diretti a tutelare quei mezzi simbolici o reali di pubblico riconoscimento che servono a contraddistinguere e garantire la circolazione dei prodotti industriali; per la loro sussistenza occorre che vi sia la contraffazione (riproduzione integrale, in tutta la sua configurazione emblematica e denominativa) di un marchio o la sua alterazione (imitazione fraudolenta o falsificazione parziale, in modo che esso possa confondersi con quello originario). ( Cass. Pen. n. 1217 del 13.02.1973, in Codice penale annotato con la giurisprudenza, a cura di BELTRANI, MARINO e PETRACCI, Napoli, 2013)

Con la riforma del 2009, date le rilevanti modifiche operate sulla configurazione dei delitti previsti nell’art. 474 c.p., la dottrina propone il superamento del riferimento al bene giuridico della fede pubblica, optando per un oggetto di tutela incentrato, in chiave monoffensiva, sulla proprietà industriale (Manca) o in ogni caso sull’economia pubblica, intesa sia come tutela dei consumatori o come tutela del patrimonio di impresa (Cocco).

Si rileva anche una dottrina minoritaria che afferma la natura plurioffensiva del reato, diretto a tutelare non solo i consumatori ma anche i titolari del diritto esclusivo di uso (Azzali). Non mancano voci contrarie a quest’ultimo orientamento, in quanto il tentativo di concretizzare la “fede pubblica” attraverso l’emersione di beni sottostanti, quali il patrimonio, la pubblica amministrazione, l’economia pubblica ( Antolisei ), finisce per vanificare la funzione selettiva dell’oggetto di tutela, ampliandone la portata e finendo per essere soddisfatto dell’offesa ad uno solo dei beni invocati (Manca).

Si tratta di reati di pericolo concreto, in quanto per integrare l’elemento oggettivo occorre la specifica attitudine offensiva della condotta, nel senso di un effettivo rischio di confusione per la generalità dei consumatori (Marchi). Si esclude, al contrario, in dottrina che si tratti di reati di danno in quanto non occorre la lesione della fede pubblica, cioè non vi è un necessario ed effettivo collegamento tra l’attività illecite e la percezione della stessa da parte del pubblico (Alessandri). Per quest’ultima dottrina si evidenzia in materia di marchi la distinzione tra giudizio di confondibilità ed effettivo contatto del segno con i destinatari. In buona sostanza, la confondibilità dei segni costituisce fattore di distorsione delle scelte del mercato e pertanto connota l’attitudine lesiva della condotta, senza la realizzazione concreta della effettiva confusione.

Il concetto di contraffazione postula una valutazione di confondibilità del marchio contraffatto con quello genuino. Tale valutazione deve essere condotta sulla base di un esame sintetico che tenga conto degli elementi di similitudine e di quelli distintivi, ma soprattutto impressioni di insieme e della specifica categoria di consumatori a cui il prodotto è destinato. (Cass. Pen., sez. V, 27 ottobre 2004, n. 46833 in Codice di diritto penale delle imprese e delle società. Annotato con la giurisprudenza, Di Amato Astolfo, Milano, 2011)

In linea generale l’art. 473 c.p. si inserisce all’interno delle fattispecie di falsità in atti. Si osserva in dottrina che soggetto attivo del delitto in esame possa essere anche il pubblico ufficiale che agisca nell’esercizio delle sue funzioni, anche se non risulta chiaro il motivo per cui nel caso di falsi materiali la sanzione sia meno severa per il pubblico ufficiale rispetto a quella prevista per i falsi in brevetto, trattandosi anche in questo caso di atto pubblico (Cocco).

er il resto valgono le regole comuni alle altre condotte di falso materiale previste dal codice penale. Pertanto per l’integrazione dell’elemento psicologico è richiesta la coscienza e la volontà della condotta insieme alla consapevolezza dell’esistenza di un atto valido. Ammissibile il tentativo.

3. Elemento oggettivo
La condotta sanzionata si concretizza nelle varie forme di falsificazione di marchi altrui. In particolare, secondo il pacifico orientamento dottrinale prevalente, si ha contraffazione quando il marchio altrui sia riprodotto abusivamente oppure venga imitato ( ex multis Alessandri, Manzini, Pedrazzi )

In giurisprudenza si intende per contraffazione la riproduzione integrale del marchio nella sua configurazione emblematica e denominativa e per alterazione la modificazione del segno, ricomprendente anche la imitazione fraudolenta, quindi in definitiva la riproduzione parziale ma tale da potersi confondere con il marchio originale o con il segno distintivo (Cass. Pen. sez. V n. 38068 del 9 marzo 2005).

Non integra il delitto di cui all’art. 473 cod. pen. l’uso di un marchio proprio, anch'esso sia composto, come quello che si assume contraffatto, da lettere alfabetiche in sequenza e sia impresso su calzature con caratteristiche del tutto simili a quelle prodotte dal titolare del detto marchio, non essendovi coincidenza tra il delitto di cui all'art. 473, che richiede che gli altrui marchi siano fatti oggetto di materiale contraffazione o alterazione, e la condotta integrante l'illecito civilistico di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598, n. 1, c.c., che richiede come condizione necessaria e sufficiente l'uso di nomi o segni distintivi idonei a creare confusione con quelli usati da altri o che si imitino servilmente i prodotti altrui.

Come si è visto in precedenza, la nozione di contraffazione richiede una valutazione di confondibilità del marchio contraffatto con quello originario, non potendo tuttavia tale valutazione comprimere la condotta nei confini ristretti della copia o di una controfigura del segno registrato da altri ( Alessandri ). Si tratta di individuare l’indice di valutazione che dà luogo alla tutela di carattere penale e che può essere riassunto nel rischio che la presenza di segni identici o simili possa creare confusione nel mercato dei destinatari.

Nell’ipotesi di cui all’art. 473 c.p. non è necessario, per la ricorrenza del reato, che il marchio contraffatto raggiunga il consumatore individuale in quanto la condotta sanzionata consiste nella contraffazione o alterazione, ovvero nell’uso del marchio o del segno distintivo contraffatto alterato da altri, e detto uso non necessariamente si identifica con la cessione al consumatore potendosi realizzare in una fase anteriore alla collocazione sul mercato del prodotto recante il marchio contraffatto ( Cass. Pen., sez. V, n. 1195 del 5 novembre 2001, in Codice di diritto penale delle imprese e delle società. Annotato con la giurisprudenza, Di Amato Astolfo, Milano, 2011 )

4. Presupposto del reato. La registrazione

Presupposto del reato è la registrazione del marchio nelle forme stabilite dalla legge. In questo caso occorre che siano state osservate le norme poste dall’ordinamento interno o dalle convenzioni internazionali a protezione della proprietà intellettuale od industriale. In buona sostanza, secondo un orientamento giurisprudenziale prevalente, la tutela penale di cui all’art. 473 (e all’art. 474) c.p. deve ritenersi limitata ai soli marchi registrati.

Ai fini della configurabilità dei delitti di contraffazione o alterazione di segni distintivi di opere dell’ingegno o di prodotti industriali, non è necessario che il segno distintivo di cui si assume la falsità sia stato depositato, registrato o brevettato nelle forme di legge, ma è sufficiente la presentazione della relativa domanda, con la descrizione dei modelli di cui si rivendica l’esclusiva, in quanto essa rende formalmente conoscibile il modello e possibile la sua illecita riproduzione ( Cass. Pen. n. 9752 del 3.3.2009, in Codice penale annotato con la giurisprudenza, a cura di BELTRANI, MARINO e PETRACCI, Napoli, 2013)

Si osserva inoltre che poiché la tutela dei marchi o dei segni distintivi delle opere dell’ingegno o di prodotti industriali è finalizzato alla garanzia dell’interesse pubblico preminente della fede pubblica, più che a quello privato del soggetto inventore, il terzo comma dell’art. 473 cod. pen. deve essere interpretato nel senso che per la configurabilità dei delitti contemplati dai precedenti commi è necessario che il marchio o il segno distintivo, di cui si assume la facoltà sia stato depositato, registrato o brevettato nelle forme di legge all’esito della prevista procedura, sicché la falsificazione dell’opera dell’ingegno può aversi solo se essa sia stata formalmente riconosciuta come tale (Cass. Pen. n. 6148 del 2 giugno 1998).

5. Concorso e differenze tra reati
Analizzando la casistica e le diverse fattispecie astratte, la dottrina osserva che il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci di cui all’art. 517 cod. pen. rappresenta una norma sussidiaria rispetto alla previsione di cui all’art. 473 cod. pen. e pertanto possa trovare applicazione esclusivamente in quei casi in cui non sussistano gli estremi della contraffazione (Pedrazzi).

L’art. 473 c.p. si propone di tutelare la fede pubblica contro gli specifici attacchi insiti nella contraffazione o alterazione del marchio o di altri segni distintivi, mentre l’art. 517 stesso codice tende ad assicurare l’onestà degli scambi commerciali contro il pericolo di frodi nella circolazione dei prodotti. Pertanto per la sussistenza del reato previsto dall’art. 517 è sufficiente l’uso di nomi, marchi o segni distintivi che, senza essere contraffatti, risultano idonei ad indurre in errore i consumatori circa l’origine, la provenienza o la qualità del prodotto. La detta norma incriminatrice prescinde, in sostanza, dalla falsità, rifacendosi alla mera, artificiosa equivocità dei contrassegni, marchi ed indicazioni illegittimamente usati, tali da ingenerare la possibilità di confusione con prodotti similari da parte dei consumatori comuni (Cass. Pen. n. 244 del 4 marzo 1966, in Codice penale annotato con la giurisprudenza, a cura di BELTRANI, MARINO e PETRACCI, Napoli, 2013)

Secondo la giurisprudenza prevalente, il delitto di frode nell’esercizio del commercio di cui all’art. 515 del codice penale può concorrere con il delitto di contraffazione di prodotti industriali, ricorrendone i presupposti, vista la diversa obiettività giuridica dei due reati.

Ai fini della distinzione tra le fattispecie degli artt. 473 e 474 c.p. l’uso di marchi e di segni distintivi punito dalla prima norma, essendo inteso a determinare un collegamento tra il marchio contraffatto e un certo prodotto, precede l’immissione in circolazione dell’oggetto falsamente contrassegnato e, comunque, se ne distingue. L’uso punito dall’art. 474 cod. pen., invece, è direttamente connesso con l’immissione in circolazione del prodotto falsamente contrassegnato, in quanto presuppone già realizzato il collegamento tra contrassegno e prodotto e, più specificamente, già apposto il contrassegno su un determinato oggetto. Nel primo reato la condotta ha per oggetto materiale il contrassegno, nel secondo il prodotto contrassegnato (così Cass. Pen., sez. V, n. 4305 del 24 aprile 1996).

Il delitto di ricettazione è configurabile anche nell’ipotesi di acquisto o ricezione, al fine di profitto, di cose con segni contraffatti nella consapevolezza dell’avvenuta contraffazione, atteso che la cosa nella quale il falso segno è impresso – e con questo viene a costituire un’unica entità – è provento della condotta delittuosa di falsificazione prevista e punita dall’art. 473 c.p. (Cass. Pen. SS.UU., 9 maggio 2001 in Bricchetti, Codice penale e leggi complementari. Giurisprudenza, schemi e tabelle, Milano 2011)

L’uso illegittimo di un brevetto non integra gli estremi del reato di cui all’art. 473 cod. pen., ma quello di frode brevettuale, che sanziona la condotta di colui che, ancorché non responsabile della falsificazione di marchi e brevetti, si attivi in vario modo per commerciare prodotti in violazione del diritto di esclusiva.

6. Profili processuali
Secondo la giurisprudenza prevalente, la contraffazione di marchi e segni distintivi può essere accertata anche attraverso l’escussione di soggetti qualificati che vantino particolari conoscenze in materia , e quindi a maggior ragione a mezzo di consulenti del pubblico ministero, la cui valutazione di attendibilità attiene al giudizio di merito, ed è come tale preclusa in sede di legittimità (così Cass., sez. II, n. 22343 del 11 giugno 2010).

Il presupposto cautelare del fumus commissi delicti nei procedimenti per i reati di contraffazione e alterazione di marchi o segni distintivi è configurabile in fase cautelare, ove questi ultimi risultino depositati, registrati o brevettati nelle forme di legge, non richiedendosi alcuna indagine in ordine alla loro validità sostanziale (così Cass., sez. II, n. 4217 del 2 febbraio 2010).

Bibliografia
Alessandri A., Tutela penale dei segni distintivi, Digesto, IV edizione, Discipline Penalistiche, UTET, Torino, Vol. XIV, 1998.
Antolisei, Sull'essenza dei delitti contro la pubblica fede, in RIDP, 1951
Cocco, Il falso bene giuridico della fede pubblica, in RIDPP, 2010, 68
Floridia, La "mini-riforma" della proprietà industriale, in Diritto industriale, 2009, 461
Roncaglia, La nuova tutela penale dei titoli di proprietà industriale, in RDI, 2010, f. 4-5, 195
Mantovani F., Diritto penale, Parte speciale, I, Padova, 2005;
Messina – Spinnato, Manuale breve Diritto Penale, Milano, 2011
Pedrazzi, Tutela penale del marchio e repressione della frode, in RDC, 1958, II, 152
Vanzetti, Di Cataldo, Manuale di diritto industriale, Milano, 2009.

Per visualizzare I termini sulla privacy clicca qui.
To view the privacy terms used in this website in English clic here.

Maggiori info? Keep in touch